
Oltre alla reperibilità negli orari delle visite fiscali, ci sono altri obblighi in capo al dipendente in indennità di malattia
Spesso quando si pensa agli obblighi connessi all’indennità di malattia si pensa unicamente alla reperibilità negli orari delle visite fiscali. In realtà lo stato di malattia di un lavoratore implica altri divieti che è bene conoscere per non incappare in sanzioni.
Partiamo dal principio generico per cui il lavoratore in malattia non deve fare nulla che pregiudichi ulteriormente il suo stato di salute. Mentre si percepisce l’indennità sono quindi vietati comportamenti che potrebbero aggravare il proprio stato, con particolare relazione alla patologia all’origine della malattia.
Così se il lavoratore è in malattia per un infortunio muscolare, non può essere sorpreso a praticare attività motorie esagerate o sforzi fisici che prolunghino il periodo di indennità o addirittura lo aggravino. Anche uscire di casa, quindi, può essere considerato un comportamento punibile, ad esempio se si è in malattia a causa di una febbre o un’influenza e sarebbe quindi meglio rimanere in casa, a prescindere dagli orari di visita dei controlli.
Viceversa, se il lavoratore è affetto da uno stato depressivo uscire di casa può avere effetti positivi sulla salute. Lo ha ribadito una recente sentenza della Cassazione di cui si è molto discusso, per la quale è illegittimo licenziare un lavoratore assente per depressione che venga sorpreso mentre passeggia in spiaggia (n. 18507/2016).
Lo stesso discorso vale per chi ha un secondo lavoro: se si è in malattia da un impiego perché un infortunio fisico impedisce di svolgere quelle specifiche attività, non è detto che il lavoratore non possa comunque proseguire con una seconda occupazione che invece non viene intaccata dalla propria condizione fisica.
Valutare il proprio caso specifico è quindi essenziale per non incappare in sanzioni disciplinari ma anche in licenziamenti per giusta causa. Come ha ribadito la Corte Suprema, il datore di lavoro è anche legittimato ad assumere un investigatore privato per controllare che il proprio dipendente in malattia non stia volontariamente pregiudicando il suo stato di salute in relazione all’infortunio denunciato (n. 21621/2010).
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY
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