
Il Tar del Lazio ha confermato anche le maxisanzioni per oltre 10 milioni di euro inflitte alle società Watertech, Maddalena, G2 Misuratori e Itron (rideterminazione per Arad)
Confermata l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale da parte di società attive nella fornitura dei contatori idrici, il Tar del Lazio ha confermato anche le maxisanzioni per oltre 10 milioni di euro inflitte alle società Watertech, Maddalena, G2 Misuratori e Itron, disponendone la rideterminazione per la società Arad. Si attende la pubblicazione della sentenza relativa al ricorso di un’ultima società.
Si tratta dei principali operatori del settore che secondo l’Autorità si sarebbero aggiudicati oltre il 90% dei lotti censiti nel periodo 2011-2019, condizionando molte gare indette da vari gestori del Servizio Idrico Integrato. In particolare furono inflitte multe per 4.458.536 euro a WaterTech in solido con Arad (ma la sanzione relativa a quest’ultima dovrà essere rideterminata); 3.465.384 euro a Maddalena; 1.061.516 a Itron; 853.007 a G2 Misuratori.
Partendo dal primo motivo di ricorso – concernente la tardività nell’avvio del procedimento – i giudici hanno osservato come “nel presente giudizio – si legge in una delle sentenze – l‘Autorità avviava tempestivamente l’istruttoria, atteso che prendeva piena cognizione del fatto illecito solo in data 16 settembre 2019 e notificava il successivo 6 novembre 2019 (51 giorni dopo) la comunicazione di avvio del procedimento”; stesso rigetto per il motivo di ricorso sulla violazione del termine finale di conclusione del procedimento.
Secondo il Tar, l’Agcm ha correttamente ricostruito l’esistenza dell’intesa, delineando “un consistente quadro probatorio, composto da plurime evidenze riguardanti in particolar modo l’esistenza di ripetuti contatti tra le parti, la cui significatività è corroborata dall’esame dei risultati delle gare”. In più, “ha effettuato una adeguata analisi della portata anticompetitiva delle intese, tenuto conto del contesto economico in cui si sono concretizzate e del volume produttivo degli operatori coinvolti“. A fronte di una ricostruzione di questo tipo, “spetta ai soggetti interessati fornire spiegazioni alternative alle conclusioni tratte nel provvedimento accertativo della violazione ‘anticoncorrenziale'”; ma le spiegazioni alternative fornite “non risultano verosimili”.