Il Sostegno al Reddito è pensato per i lavoratori disoccupati che sono stati precedentemente assunti con contratto di somministrazione. Va da un minimo di 780 euro a un massimo di mille euro, a seconda dei casi.
La richiesta va inoltrata tramite il portale web di Formatemp (FTWeb).
Anche nel 2024 i disoccupati – precedentemente assunti tramite contratto di lavoro in somministrazione in apprendistato, a tempo determinato oppure a tempo indeterminato – possono contare sul cosiddetto Bonus SaR.
L’aiuto ha un valore che oscilla dai 780 euro a un massimo di mille euro al mese.
Per beneficiare del sostegno non basta aver lavorato in somministrazione ed essere disoccupati. I casi in cui lo si può fare sono tre: il primo interessa coloro che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore di lavoro in caso di contratto part-time o con MOG – Monte Ore Garantito) negli ultimi 12 mesi, a far data dall’ultimo giorno di lavoro effettivo.
Quando si parla di “giorni lavorati” bisogna contare anche i periodi in cui, di fatto, si è rimasti a casa per maternità, malattia, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività varie, trattamenti di integrazione salariale e aspettative per funzioni pubbliche elettive.
Così anche i permessi di cui alla Legge 104/1992, come ad esempio quelli per donazare il sangue, quelli sindacali e quelli di disponibilità a seguito di procedura MOL.
La domanda va presentata utilizzando il sistema FTWeb (Formatemp). Si può fare tutto da soli oppure avvalersi del supporto di sportelli sindacali di settore, Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp.
Ci sono regole precise anche su quando va avanzata richiesta per il bonus: devono essere passati 60 giorni dalla maturazione del requisito dei 45 giorni di disoccupazione. A quel punto partono 68 giorni di tempo per poter inoltrare la richiesta. In sintensi, la domanda per il sostegno va inoltrata a Formatemp tra il 106esimo e il 173esimo giorno dall’ultimo rapporto di lavoro.
La richiesta dovrà essere accompagnata da un documento d’identità valido, il codice fiscale, copia delle buste paga rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro (compresa quella di cessazione), l’estratto conto previdenziale emesso dall’Inps almeno 105 giorni dopo l’ultimo giorno di lavoro, eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità e un documento con l’IBAN e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione. Tutto deve essere in formato pdf.
Il bonus può essere percepito più volte, con una regola: i giorni già conteggiati per una precedente domanda non possono rientrare nelle successive. Da sapere anche che, dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione