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Dl Semplificazioni, sanare gli abusi edilizi sarà più facile

Maria Lucia Panucci
30 Giugno 2020
Dl Semplificazioni, sanare gli abusi edilizi sarà più facile
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Ecco le novità in arrivo Sanare gli abusi edilizi sarà più facile con il Decreto Semplificazioni che, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere approvato nella giornata di venerdì dal Consiglio […]

Ecco le novità in arrivo

Sanare gli abusi edilizi sarà più facile con il Decreto Semplificazioni che, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere approvato nella giornata di venerdì dal Consiglio dei Ministri.

In particolare il provvedimento andrà a semplificare la procedura con cui sanare gli abusi edilizi. E questo attraverso alcune importanti novità: sparisce la pena accessoria di demolizioni e rimessioni in ripristino per quegli abusi edilizi che non hanno un carico urbanistico (ad esempio per quelli che non vanno ad aumentare superfici e cubature). Per questi vi sarà l’applicazione di una sola sanzione amministrativa di tipo pecuniario che sarà commisurata al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile. Per questo tipo di abusi è prevista una prescrizione di 10 anni. Sparisce poi il requisito della doppia conformità. Questo significa che per ottenere la sanatoria l’intervento edilizio deve essere regolare sia al momento in cui viene realizzato che in quello in cui viene chiesta la sanatoria. Con il Decreto Semplificazioni potrebbe esserci un’importante novità in tal senso, visto che si punta a rendere sanabili e commerciabili tutti quegli immobili conformi alla sola pianificazione odierna. In questo modo, la conformità giurisprudenziale è limitata ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma, come pure ai casi in cui l’immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale oppure sia adeguabile a tale normativa in termini di rischio antisismico, efficientamento energetico (e altro). Infine, questa novità si applica ai casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero quando è stata accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente;

Per la ricostruzione basterà rispettare le distanze dai vicini. Scompare l’obbligo di rispettare sagoma e area di sedime preesistente. Saranno derubricate a manutenzioni straordinarie (e non più ristrutturazioni) le modifiche dei prospetti se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari. Anziché fare il giro delle autorità chiamate a dare il parere sulle pratiche edilizie, si prevederà una conferenza di servizi semplificata.

Sono declassificate a edilizia libera le strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale. Si prevede poi una corsia preferenziale per la validità degli stessi, in quanto prima del decorso dei termini per l’inizio o della fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo) il privato può prorogarli inviando una semplice comunicazione allo sportello unico comunale.

Nel testo si parla anche del rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia. Quindi il comune rilascerà un suo provvedimento in cui attesta che effettivamente è maturato il silenzio assenso. Insomma un atto esplicito per consolidare un atto implicito. Per quanto possa apparire un corto circuito amministrativo, nella vita di tutti i giorni la dichiarazione del compiuto silenzio assenso ha una sua efficacia pratica.

Come anticipato, però, non sarà una sanatoria retroattiva ed è per questo motivo che non ci sarà una estinzione dei reati già commessi.

di: Maria Lucia PANUCCI

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