
Un’ordinanza del tribunale di Venezia stabilisce che bisogna ridurre il canone d’affitto ed essere più flessibili sui tempi di pagamento
Niente sfratto per i commercianti che non hanno pagato il canone d’affitto durante il periodo del lockdown. Lo dice un’ordinanza del tribunale di Venezia secondo la quale si deve tener conto della difficoltà economiche di chi ha dovuto tenere abbassate le saracinesche della propria attività a causa della chiusura forzata di oltre due mesi, stabilita dal Governo per contenere la diffusione del virus. In pratica chi non ha pagato l’affitto durante il lockdown non può essere cacciato.
Non solo: per i giudici veneti è inoltre opportuno che il proprietario del locale e il commerciante raggiungano un accordo su una revisione del canone, proprio per venire incontro alle esigenze di chi è stato più in difficoltà.
Resta però l’obbligo per gli esercenti di saldare gli affitti arretrati una volta ripresa la propria attività commerciale, magari con un accordo tra le parti anche sulle modalità ed i tempi di pagamento.
Il motivo di questa decisione è semplice: il mancato pagamento dell’affitto da parte delle attività commerciali nei mesi di marzo, aprile e maggio non è dovuto alla volontà di non adempiere al contratto ma “dall’effettiva contingenza derivante dall’emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva.”.
Ecco allora che i proprietari devono essere più flessibili, rateizzando magari gli importi dovuti e riducendo il canone relativo ai mesi di chiusura.
di: Maria Lucia PANUCCI
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