
Seconde case, lavoro, spostamenti vari, asporto: ecco i chiarimenti per le limitazioni in vigore fino al 5 marzo
E’ possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra Regione o Provincia autonoma di qualsiasi colore, ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo dove si spiega che si tratta di una possibilità limitata al rientro e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. Poi la precisazione: «La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato».
In tutte le aree è possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto ma bisogna adottare tutte le misure precauzionali: mascherina, guanti e distanziamento.
In area rossa gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente a distanza mediante “apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario“. In area arancione visite di questo tipo sono consentite solo in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Vale lo stesso orario per le zone gialle ma non ci sono limiti territoriali.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. E questo vale per tutte le aree. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento. Inoltre è possibile spostarsi in altre Regioni a prescindere dal colore per partecipare a un funerale di un parente.
Le Faq del Governo spiegano che lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti in quel Comune o Regione“. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente già assiste.
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Tuttavia è possibile, “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza“. E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. E pure per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro“. Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. Le passeggiate sono ammesse in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione“. L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.
I separati o i divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.
La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
di: Maria Lucia PANUCCI
FOTO: ANSA
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