
Adesso basta il consenso della maggioranza
La legge è intervenuta diverse volte per dare risposta alle esigenze degli amministratori di condominio che si sono trovati a dover gestire le assemblee in un contesto difficile come quello determinato dalla pandemia da coronavirus.
Per regolamentare le modalità di svolgimento della videoconferenza il testo della legge ha stabilito tutto ciò che l’avviso di convocazione deve contenere, dall’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, alla piattaforma elettronica su cui si svolgerà l’incontro. Inoltre, è stato disciplinato anche il verbale che, in caso di videoconferenza, deve essere redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e in seguito trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Tra le modifiche più recenti è stata apportata quella fondamentale della percentuale necessaria all’approvazione dell’incontro in video: in un primo momento era richiesta l’unanimità mentre adesso è necessaria solo la maggioranza, perché altrimenti il rischio di stallo era troppo diffuso.
L’amministrazione del condominio deve interpellare i condomini chiedendo se intendono dare consenso alla partecipazione con modalità telematiche. Il consenso non può considerarsi mai presunto, tacito, ricavabile da un comportamento concludente oppure configurabile come una sorta di silenzio-assenso se non viene data comunicazione. Inoltre, deve essere sempre dato per iscritto per precostituire una prova nell’eventuale giudizio di impugnazione della deliberazione adottata in modalità di videoconferenza.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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