
La Corte di Giustizia ha decretato che spetta ai giudici nazionali valutare le circostanze
La reperibilità costituisce orario di lavoro nella sua interezza: è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che si è pronunciata sul caso di un tecnico per le trasmissioni e di un pompiere tedesco che in reperibilità doveva poter raggiungere i confini della città in 20 minuti con tenuta e veicolo di servizio. La Corte ha stabilito che le difficoltà organizzative che un periodo di guardia o prontezza può determinare per il lavoro “non sono rilevanti” e che sono «la conseguenza di fattori naturali o della sua libera scelta».
Tuttavia, spetta ai giudici nazionali effettuare una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso: «al fine di verificare se un periodo di prontezza in regime di reperibilità debba essere qualificato come orario di lavoro». Come linea guida generale, bisogna prendere in considerazione il tempo ragionevole di cui deve poter disporre il lavoratore per riprendere il proprio lavoro nel momento in cui viene richiamato, oltre agli altri vincoli tra cui l’obbligo di essere munito di equipaggiamento specifico.
di: Micaela FERRARO
FOTO: AGI
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