
Tutte le procedure per ottenere la detrazione o per cedere il credito d’imposta a terzi
I beneficiari del Superbonus 110% potranno scegliere se ottenere la detrazione diretta, un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente, compresi intermediari finanziari e banche. Questo quanto previsto dal Decreto Rilancio riguardo al bonus destinato per gli interventi edilizi di varie tipologie, energetici, sismici, fotovoltaici, ricarica auto elettriche.
La scelta tra la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia. Il soggetto che deve inviare la comunicazione cambia in base alla tipologia di interventi e alla tipologia dei bonus. Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione per il superbonus 110% deve essere trasmesso dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, invece, la stessa comunicazione può essere fatta dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione della cessione del credito o dello sconto del superbonus 110% richiede specifici documenti e attestazioni di natura tecnica e fiscale, a partire dal visto di conformità, che deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
Nel caso di un intervento di efficienza energetica, è inoltre necessario acquisire l’asseverazione tecnica, il documento che attesti la rispondenza dell’intervento al decreto Requisiti del 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese. L’asseverazione va compilata sul portale online di ENEA e va inviata entro 90 giorni dal termine de lavori o ad ogni stato avanzamento lavori. L’asseverazione è necessaria anche in caso di interventi di riduzione del rischio sismico.
Con una nota del 23 febbraio 2021, inoltre, l’Agenzia delle Entrate aveva reso noto lo slittamento dal 16 al 31 marzo 2021 del termine per inviare le comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 (leggi qui). Con la nota l’Agenzia ha accolto le istanze pervenute da operatori, consulenti e relative associazioni di categoria che chiedevano appunto la proroga in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni.
Sul credito d’imposta, già il 20 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate aveva dato il via libera alla cessione a familiari, amici e conoscenti, abolendo le restrizioni dettate dal Fisco nel 2018. In questo modo la cessione del credito può essere disposta in favore di soggetti a libera scelta: fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti come persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito, poi, può essere usufruito dal cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Fermo restando che la quota non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, dunque non può essere ulteriormente ceduta.
Dal trasferimento dei bonus, così come previsto dall’articolo 21 del Decreto Rilancio, restano fuori il bonus mobili, il bonus verde e il bonus idrico.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/ DANIELE MASCOLO
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