
Il nuovo bonus per i genitori di minori di 14 anni prevede alcuni cambiamenti negli importi e nelle categorie di destinazione
È attiva da oggi la procedura per richiedere il nuovo bonus baby sitter, come previsto dal decreto legge del 13 marzo. L’Inps ha già fornito le indicazioni relative alle modalità per la presentazione della domanda. Come specifica l’Istituto, rispetto alla precedente edizione del bonus cambiano importi e categorie degli aventi diritto, per questo sono state necessarie modifiche delle procedure amministrative informatiche.
La procedura di richiesta può essere svolte attraverso due modalità: dal sito dell’Inps o presso i Patronati. Nel primo caso basterà collegarsi al sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – “Bonus servizi di babysitting”. Per presentare la domanda mediante l’applicazione web i cittadini possono accedere al servizio tramite il riconoscimento dell’identità digitale utilizzando lo SPID almeno di livello 2, la Carta di identità elettronica (CIE), la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Il bonus è destinato ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per far fronte al Covid, ma a medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, gli operatori sanitari dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato per i figli conviventi minori di anni 14.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus babysitter non è concesso se l’altro genitore accede ad altre tutele o al congedo Covid.
Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia e ha un limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Può essere utilizzato per i centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus può essere erogato anche direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai servizi per l’infanzia. In quest’ultimo caso, come segnala l’Istituto previdenziale, il bonus è incompatibile con il cosiddetto bonus asilo nido.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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