La ristrutturazione di un immobile censito nella categoria F/4 può beneficiare del bonus, a patto che alla fine dei lavori l’immobile diventi di categoria A/2. Il bonus prevede il 50% di detrazione per un massimo di 96 mila euro
L’Agenzia delle Entrate prende in esame il caso di un contribuente e fa dei chiarimenti in merito al bonus ristrutturazione. Questo, secondo quanto riferito dall’ente, è accessibile anche per gli immobili di categorie fittizie che vengono frazionati e trasformati a fine lavori in più di una abitazione. In presenza dei requisiti richiesti, non c’è nessun veto sulla possibilità di beneficiare della detrazione per gli interventi effettuati.
L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute e gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. La Legge di Bilancio 2021 stabilisce che dal 26 giugno al 31 dicembre 2021 i contribuenti possono accedere ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, con un tetto di 96 mila euro per unità immobiliare.
Il caso su cui l’Agenzia si è espressa riguardava un contribuente che ha stipulato un preliminare di compravendita per l’acquisito del diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di metà unità immobiliare, parte di un fabbricato censito nella categoria catastale fittizia F/4, ovvero unità in corso di definizione, sottoposto a vincolo storico artistico. Al termine dei lavori di frazionamento di quello che era stato precedentemente accatastato come albergo, l’unità acquistata risultava come abitazione di categoria A/2.
Alla richiesta del contribuente della possibilità di beneficiare del bonus ristrutturazione l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente. «Nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR nel limite di detrazione di 96.000 euro – si legge nella risposta. – «L’agevolazione potrà essere fruita a condizione che, alla fine dei lavori, sia distintamente accatastata in A/2.
Inoltre, il bonus è applicabile anche ai lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. «Si ricorda che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori» – sottolinea l’Agenzia.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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