
Con il passaggio a legge sono state approvate diverse semplificazioni
Il Superbonus 110% è una misura che è stata studiata lo scorso anno dal Governo per far ripartire l’economia e il settore edilizio durante il periodo della pandemia. Benché sia stata forse la misura più apprezzata e richiesta dagli italiani, la burocrazia ha spesso impedito l’effettiva messa in opera dei progetti. Pertanto con l’approvazione del decreto Recovery, avvenuta in Senato lo scorso mercoledì 28 luglio, sono state messe a punto alcune modifiche per rendere più semplice usufruire del bonus.
La più importante è stata l’introduzione della nuova Cila, la Comunicazione di inizio lavori, come documento unico valido a livello nazionale (leggi qui). Si tratta di un documento che fino a questo momento è stato differente da Regione a Regione e che è in dirittura d’arrivo e atteso all’esame della Conferenza Unificata.
La Cila verrà stilata dal tecnico abilitato che dovrà indicare gli estremi del titolo abilitativo per cui si è potuto costruire l’immobile e quando è avvenuta l’edificazione. Per le opere di edilizia libera nella Cila è richiesta solo la descrizione dell’intervento, mentre se ci sono variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione.
Il Superbonus è sottomesso ad alcuni doveri: la mancata presentazione della Cila, l’assenza dei dati sul titolo abilitativo, le false dichiarazioni o la realizzazione di interventi in difformità rispetto a quanto dichiarato comportano la perdita del beneficio.
Il Recovery contiene però altre novità. Il cappotto termico andrà in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge; per quanto riguarda i tetti fotovoltaici è stato decretato che sarà possibile installare dei pannelli anche nei centri storici, nelle zone A che i Comuni hanno individuato dopo il 1968 ma solo se si tratterà di pannelli integrati e non riflettenti.
Viene snellita la procedura in caso di errori formali e violazioni: se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non è prevista la decadenza delle agevolazioni. In caso contrario decade solo il singolo intervento oggetto di irregolarità.
Infine, chi acquista un immobile che è oggetto di interventi di ristrutturazione avrà tempo 30 mesi per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile e non più 18 come previsto precedentemente.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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