
Si può fare domanda all’Agenzia delle Entrate
Oggi è l’ultimo giorno per presentare domanda per il contributo a fondo perduto noto come bonus affitti, l’agevolazione voluta dal Governo per gli affittuari che hanno concesso uno sconto agli inquilini che detengono la casa come abitazione principale.
Il bonus affitti prevede un rimborso del 50% dello sconto concesso, fino a un importo massimo di 1.200 euro. La somma verrà corrisposta direttamente sul conto corrente che il richiedente ha indicato al momento della presentazione della domanda.
Per essere valido, il contratto deve essere stato rinegoziato tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, e la rinegoziazione deve interessare tutto il 2021 o almeno una parte. Un altro requisito riguarda la durata del contratto: il contributo viene riconosciuti per quelli in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Possono far richiesta del bonus affitti solo i proprietari la cui abitazione si trova nei Comuni ad alta tensione abitativa: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, ma anche nei Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia.
Per presentare domanda si deve inviare un’istanza attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello consta di due parti: il frontespizio, in cui vanno inseriti i dati del locatore, l’Iban su cui versare il bonus, la firma dell’interessato proprietario di casa, l’impegno alla presentazione telematica dell’istanza; e il quadro a requisiti: per ciascun contratto di locazione dovrà essere compilato un distinto rigo e, se i righi non fossero sufficienti, si potranno utilizzare più moduli. Nella prima parte devono essere indicati, in alternativa tra loro: il codice identificativo del contratto oppure gli estremi di registrazione del contratto di locazione (codice ufficio, anno, serie, numero e, se presente, il sotto numero). Nella casella “Data di inizio del contratto” deve essere indicata la data di inizio del contratto di locazione (antecedente al 30 ottobre 2020).
Ci sono poi altre caselle: in quella “importo canone annuo” va indicato il canone originario della locazione; in quella “Quota possesso” la percentuale di possesso dell’immobile oggetto della locazione; in quella “data inizio rinegoziazione” e “data fine rinegoziazione” vanno indicate le date di inizio e fine del periodo in cui trova applicazione il canone rinegoziato. Nella casella “Importo canone annuo rinegoziato” deve essere indicato l’importo del nuovo canone, che deve essere inferiore del precedente. La casella “Dichiaro che intendo rinegoziare il canone entro il 31/12/2021” va barrata nel caso in cui ancora non si è proceduto a comunicare la rinegoziazione ma si intende farlo successivamente alla presentazione dell’istanza, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
Ti potrebbe interessare anche: