
La circolare dell’Istituto descrive i nuovi requisiti per beneficiare dell’indennità. Si allarga la platea degli aventi diritto
Cambiano, a decorrere dal 26 maggio 2021, i requisiti per l’indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo. A comunicarlo l’Inps con una circolare pubblicata lo scorso 10 agosto.
Come previsto dal decreto Sostegni il bis, ai fini del pagamento dell’indennità di malattia, per un massimo di 180 giorni per anno, sarà necessario far valere almeno 40 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio dell’anno solare che precede l’insorgenza della malattia.
Con questa modifica i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno la facoltà di beneficiare dell’indennità di malattia secondo nuovi requisiti, ampliando così la platea di soggetto che avranno diritto al pagamento da parte dell’Inps. L’ampliamento è valido solo nel caso in cui il soggetto non riceva già la normale retribuzione dal datore di lavoro.
Le categorie che rimangono comunque escluse dalla misura e dall’obbligo assicurativo per malattia sono: i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali“, per i quali vista la natura imprenditoriale dell’attività svolta, non è stata riconosciuta l’assicurazione in oggetto; i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia; i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il diritto al pagamento spetta dal quarto giorno dall’inizio dell’evento di malattia fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Come per la generalità dei lavoratori, inoltre, in caso di certificati di continuazione o ricaduta entro 30 giorni, non si applicano i tre giorni di carenza e i giorni del nuovo periodo si sommano a quelli precedenti, anche ai fini del calcolo.
L’importo per gli ex Enpals verrà calcolato sul 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20esimo giorno di durata della malattia, comprese domeniche e festività nazionali e religiose infrasettimanali; sull’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21esimo giorno in poi fino al limite di 180 giorni; sul 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
Per il calcolo della retribuzione di riferimento, a decorrere dagli eventi verificatisi a partire dal 26 maggio 2021 bisognerà prendere in considerazione le ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo. La circolare Inps, inoltre, specifica che sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.
Da ultimo, il pagamento dell’indennità di malattia sarà anticipato dal datore di lavoro, ad eccezione di disoccupati, saltuari con contratto a termine o a prestazione e occupati presso imprese che esercitano attività saltuaria o stagionale che ricevono la prestazione direttamente dall’Istituto.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
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