
Il riscatto permette di valorizzare gli anni di studio ai fini pensionistici, a patto che si sia conseguito un diploma di laurea o titolo equiparato
L’Inps mette a disposizione online un nuovo servizio per chi è interessato a riscattare gli anni di laurea ai fini della pensione. In particolare, lo strumento permette di conoscere gli effetti reali sulla futura rendita pensionistica.
Si tratta di un servizio a libero accesso, consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono richieste credenziali e basta inserire pochi dati anonimi per avere informazioni sulle varie tipologie di riscatto di laurea disponibili (agevolato, inoccupato, ordinario) per i vari segmenti di utenza e sui possibili vantaggi fiscali derivanti dal pagamento dell’onere. Alla fine viene visualizzata una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere.
La versione simulata prevista dall’Istituto è per il momento disponibile solo per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione. Si attende un’ulteriore versione.
Ricordiamo, il riscatto del corso di laurea permette di rendere valido, ai fini pensionistici, il periodo del proprio corso di studi, a patto che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio, diploma di laurea o titolo equiparato. L’istituto è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
Per richiedere il riscatto di laurea, i requisiti richiesto, oltre il conseguimento del titolo, sono: non essere coperti, per i periodi per i quali si chiede il riscatto, da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali; essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.
I titoli di studio che si possono riscattare sono: i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a 6 anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Infine, in merito ai diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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