
La misura permette di andare in pensione cinque o 10 anni prima l’età anagrafica prevista sfruttando il capitale di fondi pensione e forme pensionistiche complementari
Mentre si attende l’esaurimento di Quota 100 e una nuova misura varata dal Governo, i lavoratori che vogliono andare in pensione cinque o 10 anni prima della data prevista possono fare ricorso alla RITA. Ecco cos’è.
La RITA, Rendita integrativa temporanea anticipata è una misura introdotta in via sperimentale dalla legge di Bilancio 2017 e poi resa strutturale dalla legge di Bilancio 2018. Consente, in taluni casi, il pensionamento anticipato e l’ottenimento dell’anticipo di una rendita sulla futura pensione integrativa.
In attesa quindi di raggiungere l’età anagrafica per il vero e proprio pensionamento, una parte o il totale del capitale accumulato presso un fondo pensione (fondi negoziali, fondi aperti) oppure attraverso forme pensionistiche complementari (come PIP), viene erogato in maniera frazionata con cadenza mensile, bimestrale o al massimo trimestrale.
Per ottenere la pensione anticipata a 62 anni di età con 20 anni di contributi, è necessario compilare il modulo della domanda reperibile presso ciascun fondo. L’importo che si riceverà in anticipo è proporzionale a quanto versato nel fondo integrativo.
Sono destinatari della RITA a 62 anni tutti coloro che hanno cessato l’attività lavorativa, hanno versato almeno 20 anni di contributi, sono iscritti da almeno cinque anni alle forme pensionistiche complementari e devono trascorrere ancora solo cinque anni prima di raggiungere l’età anagrafica necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia, 67 per il 2021. Periodo di tempo in cui i contributi crescono per raggiungere il pensionamento ordinario.
Possono, invece, usufruire della RITA e andare in pensione a 57 anni i lavoratori al momento disoccupati o inoccupati purché iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita e si trovino a 10 anni dal pensionamento.
In questo caso, i canoni da rispettare sono: aver cessato l’attività lavorativa, trovarsi in stato di disoccupazione da più di 24 mesi, raggiungere l’età anagrafica per la pensione entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione e partecipare da almeno cinque anni alle forme pensionistiche complementari.
Per avanzare domanda di RITA non è necessario presentare alcuna attestazione Inps, basterà un’autocertificazione con l’impegno scritto di produrre, in caso di richiesta, adeguata documentazione
Per verificare se si è effettivamente in possesso del requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, è possibile consultare l’estratto conto integrato rilasciato dall’Inps o dall’ente previdenziale di appartenenza.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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