Arrivano i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova circolare, la numero 16/E del 29 novembre 2021, per fare chiarezza su alcuni aspetti circa i bonus edilizi.
Partiamo dal visto di conformità: rimane obbligatorio se il bonus è utilizzato come detrazione in dichiarazione ma non deve essere presentato se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Il visto è necessario, comunque, solo per le fatture emesse a deccorere dal 12 novembre 2021 mentre non ha effetto retroattivo.
Per gli altri bonus, il visto è necessario solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Anche in questo caso le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
L’obbligo di visto non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
L’agenzia ha specificato che entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti di queste comunicazioni. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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