
Ecco il protocollo per il settore privato: dal riposo agli straordinari
Arrivano le novità tanto attese sul lavoro agile nel settore privato. Il Governo e le parti sociali hanno finalmente firmato l’accordo sullo smart working.
Il protocollo nazionale, proposto dal ministro Andrea Orlando, contiene le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel privato. Il documento è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali e datoriali che hanno partecipato al tavolo. «Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali», ha detto il ministro.
Le aziende che vorranno continuare ad usare il lavoro agile anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia da Covid ora hanno linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti collettivi. Ma vediamo nel dettaglio…
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né è rilevante sul piano disciplinare.
Nello specifico l’accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente deve indicare la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’ufficio, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo della prestazione. Si possono chiedere permessi, ma non sono previsti straordinari. Si dovrà, inoltre, indicare l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. «La giornata lavorativa svolta in modalità agile – si legge nel documento consegnato alle parti sociali – si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione. Si individua la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104, ma non sono previsti straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa».
Il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei. Se viene accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponde.
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, con lo stesso trattamento economico e normativo che viene riservato a chi sta in ufficio.
Nei casi di assenze cosiddette “legittime” (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, eccetera), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
di: Maria Lucia PANUCCI
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