
Il contratto nazionale per il settore garantisce periodi di astensione da lavoro in occasione dell’arrivo di un figlio o di un minore nel nucleo familiare, garantendo il divieto di licenziamento
Sebbene sia scaduto lo scorso 31 dicembre e sia in attesa dunque in attesa di un sostituto, il CCNL ristorazione dell’ultimo quadriennio offre molte tutele alla genitorialità. Eccone i punti principali.
Il titolo che si occupa in modo specifico della tutela della genitorialità (nello specifico del processo di promozione e sviluppo dei propri figli fino al raggiungimento dell’età adulta) è il VII intitolato “Sospensione del rapporto di lavoro”. L’articolo 199, innanzitutto, stabilisce l’applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Nel periodo di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento, il lavoratore dipendente ha diritto ad assentarsi da lavoro per: il congedo di maternità, il congedo di paternità (in alternativa al congedo di maternità), il congedo parentale (nei primi 12 mesi di vita del figlio “nel limite massimo individuale corrispondente a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il limite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti massimi individuali“) e il congedo per la malattia del figlio (il periodo varia in base all’età).
Lo stesso articolo stabilisce il divieto di licenziamento delle lavoratrici per il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno d’età del figlio, fatte salve le eccezioni, ovvero: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’impresa, completamento della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato firmato.
Lo stesso divieto vale anche in caso di adozione o affidamento fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia. Per il padre, invece, il divieto vale per il periodo del congedo di paternità e fino a un anno di vita del figlio.
In caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il periodo di divieto di licenziamento, sempre l’articolo 199 stabilisce che la stessa o lo stesso ha diritto al TFR e a un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso. In ogni caso, la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni fino a tre anni dalla nascita del bambino o dall’arrivo del figlio in adozione o affidamento dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
Per quanto concerne lo stipendio, durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice madre ha diritto a una indennità a carico dell’INPS corrispondente all’80% della retribuzione. Nello stesso periodo, la donna ha diritto a un’integrazione da parte del datore di lavoro così da raggiungere il totale al 100% della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto in circostanze di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il congedo parentale, invece, il genitore ha diritto a una indennità corrispondente al 30% dello stipendio che viene anticipata dal datore di lavoro e posta successivamente a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: PIXABAY
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