
L’istituto di previdenza fa delle precisioni facendo riferimento a diversi casi: se i genitori sono entrambi lavoratori, se sono separati, se la famiglia che fa domanda dell’aiuto è particolarmente numerosa
Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Inps sul riconoscimento dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Nello specifico nel caso in cui entrambi i genitori siano “titolari di reddito da lavoro” viene prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per i nuclei con Isee fino a 15 mila euro. All’aumentare dell’Isee l’importo si riduce gradualmente, fino ad annullarsi in caso di Isee superiori a 40 mila euro.
Per la maggiorazione vengono calcolati i redditi da lavoro dipendente e quelli assimilati, i redditi da pensioni, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. La maggiorazione non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.
Se la famiglia è composta da un nucleo numeroso viene riconosciuta una maggiorazione anche per “ciascun figlio successivo al secondo”, di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per redditi Isee fino a 15 mila euro. L’amento, anche in questo caso, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 15 euro per gli Isee fino a 40 mila euro. I nuclei familiari che superano i quattro figli hanno diritto a una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per nucleo.
Se i genitori sono separati l’assegno unico e universale viene erogato “in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli”. Gli stessi genitori possono però stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due. L’assegno può essere erogato a un solo genitore anche nel caso in cui un provvedimento giudiziale o un accordo scritto tra le parti confermino che “quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo”.
L’assegno viene riconosciuto ai nuclei familiari anche per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento dei 21 anni, nel caso in cui questo “frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale”
Un figlio maggiorenne (di età inferiore a 26 anni) che non convive con i genitori può comunque essere considerato come parte del nucleo nel caso in cui risulti a carico dei genitori ai fini Irpef e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Tutte le specifiche del caso sono indicate con il messaggio n.1714 dello scorso 20 aprile.
di: Maria Lucia PANUCCI
FOTO: SHUTTERSTOCK
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