L’incostituzionalità ha colpito la sola parola “manifesta” che precede l’espressione “insussistenza del fatto”
Per la tutela contro i licenziamenti economici basta l’insussistenza del fatto. E’ quanto sancito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n.125, è intervenuta su un tassello della legge Fornero.
Il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta”. L’incostituzionalità ha colpito la sola parola “manifesta”. La Corte ha infatti affermato che il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. «Il criterio della manifesta insussistenza – ha precisato inoltre la Corte – risulta eccentrico nell’apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell’accertamento».
Nelle controversie in materia di licenziamenti per ragioni economiche, produttive e organizzative si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto, che è già di per sé un’operazione complessa, le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare “nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza“. Vi è dunque un “aggravio irragionevole e sproporzionato” sull’andamento del processo: all’indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale.
di: Maria Lucia PANUCCI
FOTO: SHUTTERSTOCK
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