
Il congedo può essere utilizzato anche a ore
Il congedo parentale, al contrario di quello di maternità o paternità, è facoltativo e il lavoratore può usufruirne in caso di necessità.
Con la legge di stabilità del 2013 è possibile utilizzare il congedo parentale a ore o giornalmente, è possibile quindi frazionarlo.
L’Inps ha chiarito alcuni punti sulla fruizione a ore del congedo parentale nel messaggio n. 6703/2015 e nella circolare 152/2015. Il congedo spetta a genitori naturali, adottivi o affidatari fino al compimento del 12esimo anno di età del figlio, la durata complessiva del congedo è di 11 mesi in caso di genitore solo e di 10 mesi complessivi se usufruiti sia da padre che da madre, che possono fruirne anche contemporaneamente.
Le modalità con cui è possibile fruire del congedo sono determinate nel Ccnl, ma se nel contratto nazionale non siano indicate specifiche la regola generale vuole che la durata del permesso sia pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Nelle ore (o giorni) di congedo ai lavoratori è riconosciuta l’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera.
Per richiedere la fruizione oraria Inps ha attivato un portale sul sito web, accessibile via Spid, o è possibile chiedere ai patronati
Nel messaggio 6704/2015 Inps fa chiarezza su quali sono i permessi compatibili con il congedo parentale a ore, non è cumulabile con il congedo per allattamento e nemmeno con il congedo di tre giorni concesso ai genitori di figli disabili, mentre è compatibile con ore e permessi 104.