
Importante capire se l’errore sia intenzionale o meno, per scegliere la giusta strada da percorrere
La busta paga è il documento contabile che il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai dipendenti, in caso il lavoratore riscontri degli errori può agire in diversi modi.
Il lavoratore dovrebbe controllare e verificare le informazioni più importanti contenute nel cedolino, come il numero di ore o di giorni lavorati, dato che il fattore ore è il primo a individuare la retribuzione. Importante anche controllare il numero di giorni di ferie maturati e goduti. Se il dipendente si rende conto di un errore la strada migliore è inviare una richiesta scritta al datore di lavoro, scrivendo una mail evidenziando gli errori individuati e chiedendone la correzione.
Ovviamente in questo caso l’errore è stato compiuto per una svista e senza intenzionalità, ben diverso è il caso in cui il datore di lavoro consapevolmente modifica la busta paga. Se il lavoratore si trova in questa seconda ipotesi la strada da percorrere è quella della consulenza (consulente del lavoro, sindacato o avvocato), in modo da difendere i propri diritti di lavoratore.
Nel caso in cui il datore di lavoro ha calcolato lo stipendio in modo fallace e il lavoratore se ne rende contro dopo il 16 del mese successivo, non è più possibile modificare la busta paga, ma è possibile richiedere che il mese successivo venga versata la differenza. Se il datore di lavoro, intenzionalmente, indica un orario a tempo parziale e non a tempo pieno in busta paga è il caso di richiedere le differenze retributive inviando una comunicazione all’azienda via pec o raccomandata.
Per quanto riguarda le tempistiche è importante ricordare che la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I crediti relativi alla retribuzione si prescrivono in cinque anni, mentre i crediti relativi alla qualifica superiore (in caso che il datore di lavoro inquadri il dipendente a un livello retributivo inferiore, rispetto a quello realmente spettante sulla scorta delle mansioni di fatto compiute) la prescrizione scatta dopo 10 anni.