
Tra tre giorni, entrano a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo del 30 giugno
Dal 13 agosto entrano a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l’Inps, sottolineando che viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).
La misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.
L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni cambia. Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Alla luce della nuova normativa i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 percento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. E’ previsto infine il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.