
L’Autorità tedesca aveva ritenuto che il trattamento di dati non fosse conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati. Meta ha fatto ricorso ma ha perso
Un’autorita garante della concorrenza può, nell’esercizio delle sue competenze, tener conto della compatibilità di una prassi commerciale con il regolamento generale sulla protezione dei dati . Però deve prendere in considerazione ogni decisione o indagine dell’autorità di controllo competente in forza di tale regolamento.
Sono le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Athanasios Rantos, nella causa che vede coinvolta Meta Platforms. La causa nasce a seguito del ricorso di Meta contro la decisione del Garante alla Concorrenza tedesco che ha vietato alla holding di Mark Zuckerberg il trattamento dei dati previsto dalle condizioni d’uso di Facebook.
Le condizioni al centro della causa rinviano alle regole sull’uso dei dati e dei marcatori temporanei (cookies) fissate da Meta Platforms e consentono all’azienda di raccogliere info dati provenienti da altri servizi propri del gruppo ( Instagram e WhatsApp) nonché da siti Internet e applicazioni di terzi, attraverso interfacce in essi integrate oppure mediante cookies memorizzati nel computer o nel dispositivo mobile dell’utente. Meta Platforms collega inoltre tali dati con l’account Facebook dell’utente interessato e li usa, in particolare, a fini pubblicitari.
L’Autorità tedesca aveva ritenuto che il trattamento di dati in questione, che non era conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), costituisse uno sfruttamento abusivo della posizione dominante di Meta Platforms sul mercato delle reti sociali per gli utenti privati in Germania. E l’avvocatura Ue ha dato loro ragione.