
Il tribunale della prima sezione civile rimanda il caso alla Cassazione, atteso giudizio in merito
La precedente convivenza prima del matrimonio può essere conteggiata ai fini dell’assegno di mantenimento? Non sono riusciti a stabilirlo i giudici del tribunale della prima sezione civile della Corte d’Appello, che ha affidato il caso ai colleghi della Corte di Cassazione per un parere definitivo. A scatenare il caso un ricorso presentato dopo che il tribunale territoriale, considerando una causa di divorzio, aveva quantificato l’assegno di mantenimento dovuto dal marito senza però considerare il periodo di convivenza more uxorio precedente alle nozze. I magistrati si erano fondati sulla legge 898/1970, che stabilisce che l’ammontare sia stabilito sulla base del solo periodo di connubio.
La sezione remittente però ha deciso di affidare il giudizio alle Sezioni unite, contestando il precedente giudizio sulla base del cambiamento dei costumi e degli usi intercorso dall’anno 1970 ad oggi. “La convivenza prematrimoniale – si legge nella sentenza con cui la questione è stata messa nelle mani della Cassazione – è un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento, nei dati statistici e nella percezione delle persone, dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”. La legge cioè è arretrata rispetto al fenomeno delle nuove famiglie. “Il riconoscimento di una sostanziale identità – scrive il relatore – dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza”.
Un precedente del genere si era già verificato quando la sentenza delle Sezioni unite 32198/2021, si è espressa contro la perdita automatica dell’assegno compensativo di divorzio a favore di chi aveva instaurato una convivenza di fatto; la decisione era stata una presa d’atto del cambiamento dei costumi, cui non erano state adeguate le norme. Da sottolineare che il nuovo nodo riguarda assegno divorzile, non quello di mantenimento: il secondo viene riconosciuto durante la separazione ed è in proporzione al tenore di vita matrimoniale, mentre il primo viene attribuito in seguito alla pronuncia della sentenza di divorzio.