
Ininfluente l’assenza di “volontà offensiva”
Il licenziamento di un lavoratore che abbia fatto delle allusioni sessuali verso una sua collega, anche in ambito di un clima scherzoso, è giustificato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che era stato denunciato dalla società ma anche dalla lavoratrice (una barista assunta a tempo determinato) oggetto delle sue osservazioni. I giudici della Cassazione hanno considerato le allusioni come un comportamento «oggettivamente idoneo a ledere e a violare la dignità della collega di lavoro» non giustificato dalla mancanza di una qualsiasi «volontà offensiva» e nemmeno dal clima tra lavoratori che è stato descritto come «spesso scherzoso e goliardico».
Nella sentenza i giudici considerano sottolineano che le allusioni possono essere viste come «comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».
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