Tra le altre cose, “è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali”
L’Agi ha visionato l’emendamento del governo nell’articolo 26 del dl Omnibus, quello sugli extraprofitti bancari. Ecco cosa riporta: «L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Al comma 3 le parole: «pari allo 0,1 per cento del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023″ sono sostituite dalle seguenti: “pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023».
In luogo del versamento le banche in questione «possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata ai sensi del presente articolo».
«In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva e’ costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli piu’ recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano – si legge ancora – destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale».
Ed ancora: «Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera».
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«E’ fatto divieto” alle banche “di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione».
Nella Relazione tecnica del governo si sottolinea che la disposizione interviene all’articolo 26 del DL 104/2023 in materia di imposta straordinaria a carico delle banche apportando una serie di modifiche.
«In particolare, viene modificata la base imponibile del contributo prevedendo che la stessa è pari all’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022».
«A legislazione vigente la base imponibile è invece il maggior valore tra: l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022; l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022».
«La disposizione, inoltre, rimodula l’importo massimo dell’imposta straordinaria che può versare il singolo istituto, commisurato non più allo 0,1% dell’attivo ma allo 0,26% dell’attivo ponderato relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023. La misura, infine, introduce un nuovo comma 5-bis che dispone che, in luogo dell’effettuazione del versamento, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Lo stesso comma 5-bis dispone, inoltre, che qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta di cui al presente articolo è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati».
«Sotto l’aspetto finanziario – si legge – si evidenzia che a differenza della norma vigente, quella proposta determina l’imponibile tramite il confronto tra il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024, ossia ad un periodo ancora in corso. La possibilità che i soggetti tenuti al versamento dell’imposta possano attivare prima della chiusura del periodo comportamenti idonei a ridurre l’imponibile sembra scongiurata dalla presenza, all’ultimo periodo del comma 2, della previsione secondo cui la determinazione non corretta della base imponibile può essere censurata sotto il profilo dell’abuso del diritto, ai sensi del comma 10-bis della legge 212 del 2000».
«Con riferimento alla modifica dell’importo massimo, si fa presente che, non essendo nella disponibilità dell’Amministrazione il dato relativo all’attivo ponderato delle singole banche interessate dal contributo, sono stati utilizzati i dati per il sistema bancario complessivamente considerato rilevati dall’Appendice alla Relazione Annuale Banca d’Italia 2023, in particolare il Capitale primario di classe 1 (CET1) e il relativo Coefficiente. L’analisi ha condotto a stimare l’attivo ponderato in circa il 38% dell’attivo complessivo. Ne consegue che l’applicazione del nuovo limite dello 0,26% dell’attivo ponderato rispetto allo 0,10% dell’attivo patrimoniale definisce un limite massimo dell’imposta equivalente al precedente», si legge ancora.
«In generale, tenuto conto sia della modifica della base imponibile sia dell’equivalenza del limite massimo, nonché della circostanza che in sede di valutazione della norma che ha introdotto il contributo straordinario non sono stati ascritti effetti positivi di gettito, alle modifiche in esame, parimenti, non vengono ascritti effetti. In merito al nuovo comma 5-bis, si sottolinea che la misura di fatto consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell’esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili».
«Nel caso di successivo utilizzo, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera deve essere effettuato il versamento dell’imposta con la maggiorazione. In termini finanziari l’intervento è, pertanto, foriero di determinare una riduzione dell’imposta straordinaria, garantendo in ogni caso un gettito che confluirà nell’apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 7, non quantificabile anche perché strettamente collegato a possibili comportamenti degli operatori», conclude la relazione.
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(foto ANSA)