
La riforma mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili
Il consiglio dell’Ue, oggi a Lussemburgo, ha raggiunto l’accordo sulla posizione negoziale in merito alla proposta di modifica dell’assetto del mercato elettrico dell’Ue, cosa che consentirà alla presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento Europeo per raggiungere un accordo sul testo definitivo.
La ministra spagnola Teresa Ribera Rodríguez, è «orgogliosa di affermare che oggi abbiamo compiuto un passo avanti strategico per il futuro dell’Ue. Abbiamo raggiunto un accordo che sarebbe stato inimmaginabile solo un paio di anni fa. Grazie a questo accordo, i consumatori di tutta l’Ue potranno beneficiare di prezzi dell’energia molto più stabili, di una minore dipendenza dal prezzo dei combustibili fossili e di una migliore protezione dalle crisi future. Accelereremo inoltre la diffusione delle energie rinnovabili, una fonte di energia più economica e pulita per i nostri cittadini».
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La riforma mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dalle impennate dei prezzi, ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare la tutela dei consumatori.
La proposta rientra in una riforma più ampia dell’assetto del mercato elettrico dell’Ue, che comprende anche un regolamento incentrato sul miglioramento della protezione contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (Remit in gergo).
La riforma mira anzitutto a stabilizzare i mercati dell’elettricità a lungo termine rilanciando il mercato degli accordi di acquisto di energia (Ppa), generalizzando i contratti per differenza (Cfd) a due vie e migliorando la liquidità del mercato a termine. Il consiglio ha convenuto che gli Stati membri promuoveranno l’adozione di accordi di acquisto di energia, eliminando barriere ingiustificate e procedure o oneri sproporzionati o discriminatori. Le misure possono includere, tra le altre cose, sistemi di garanzia sostenuti dallo Stato a prezzi di mercato, garanzie private o strutture che mettono in comune la domanda di Ppa.
Il consiglio ha concordato che i contratti per differenza bilaterali (contratti a lungo termine conclusi da enti pubblici per sostenere gli investimenti, che integrano il prezzo di mercato quando è basso e chiedono al produttore di restituire un importo quando il prezzo di mercato è superiore ad un certo limite, al fine di evitare eccessivi profitti imprevisti) sarebbe il modello obbligatorio utilizzato quando il finanziamento pubblico è coinvolto in contratti a lungo termine, con alcune eccezioni.
I contratti per differenza bidirezionali si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare. Le norme sui Cfd si applicherebbero solo dopo un periodo transitorio di tre anni (cinque anni per i progetti di asset ibridi offshore collegati a due o più zone di offerta) dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il consiglio ha aggiunto flessibilità su come sarebbero redistribuite le entrate generate dallo Stato attraverso i Cfd bidirezionali. I ricavi verrebbero redistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare le misure di sostegno diretto ai prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell’elettricità per i clienti finali.
Per quanto riguarda i meccanismi di capacità, misure di sostegno che gli Stati membri possono introdurre per remunerare le centrali elettriche per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, il consiglio ha convenuto di eliminarne il carattere temporaneo. Ha introdotto una deroga ai requisiti esistenti relativi ai limiti di emissione di Co2, affinché i produttori ricevano sostegno dai meccanismi di capacità, a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2028. Gli Stati membri vogliono anche semplificare le procedure di approvazione dei meccanismi di capacità.
Il consiglio chiesto alla Commissione di presentare una relazione dettagliata, che valuti ulteriori modi per semplificare il processo di applicazione dei meccanismi di capacità. La relazione sarà seguita da proposte volte a semplificare la procedura, tre mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il consiglio ha introdotto chiarimenti alle disposizioni sulla tutela dei consumatori.
Ha convenuto di rafforzare la tutela dei consumatori, stabilendo la libera scelta del fornitore e la possibilità di accedere a prezzi dinamici dell’elettricità, contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, a meno che i fornitori non offrano contratti fissi e a condizione che ciò non riduca la disponibilità complessiva di contratti a tempo determinato.
Ha concordato regole più severe rispetto al passato per i fornitori nelle strategie di copertura dei prezzi, per proteggere i clienti dalle variazioni sui mercati all’ingrosso.
Ha convenuto di proteggere i clienti vulnerabili dalle disconnessioni, mettendo in atto sistemi di ‘fornitore di ultima istanza’, per garantire la continuità della fornitura almeno per i clienti domestici, se questi sistemi non esistono già. È stato anche concordato che tutti i clienti avrebbero diritto ai sistemi di condivisione dell’energia (utilizzo, condivisione e stoccaggio dell’energia autoprodotta) e che tutti i diritti dei consumatori sarebbero estesi ai clienti finali coinvolti nei sistemi di condivisione dell’energia.
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