Ecco i modi e i termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per lo scambio delle informazioni
Parte lo scambio dati in Ue per le piattaforme online, in particolare nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto. Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate che in un provvedimento fissa regole e termini per l’invio dei dati.
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa così operativa la direttiva europea sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano.
In particolare la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre due mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a due mila euro nell’anno).
FOTO: ANSA