
Al 31 dicembre 2023 104.856 condomini hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 64,01 miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a 54,32 miliardi di euro
Al 31 dicembre 2023 risulta ancora incompiuto il 15% dei lavori nei condomini ammessi al superbonus. La quota scende al 5% per le villette. E’ quanto emerge dai dati Enea riportati da Confedilizia in occasione dell’audizione sul decreto in discussione alla commissione Finanze della Camera.
Secondo gli ultimi dati aggiornati 104.856 condominii hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 64,01 miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a 54,32 miliardi di euro, che corrisponde all’84,9%. 240.441 edifici unifamiliari hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 27,46 miliardi di euro con il totale dei lavori che in questo caso ammonta a 25,98 miliardi di euro, che corrisponde al 94,6%. 116.128 unità immobiliari funzionalmente indipendenti hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 11,20 miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a 10,74 miliardi di euro, che corrisponde al 95,8%.
Secondo Ance sono 40 mila i condomini con i lavori lasciati a metà per cui si cerca una soluzione ora che le detrazioni passeranno dal 110% al 70%. Il valore complessivo è di 10 miliardi di euro e le famiglie toccate sono circa 350.
Ricordiamo che dal 2024, così come previsto dall’art. 119, comma 8-bis, del Decreto Rilancio, mentre non sarà più possibile avviare interventi di superbonus che riguardano edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, sono concessi quelli eseguiti: dai condomini (anche minimi); dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; da Onlus, AdV e APS. Tutti con aliquota al 70% da applicare alle spese sostenute nel 2024 e 65% con riferimento alle spese sostenute nel 2025.
L’art. 119, comma 8-ter, del Decreto Rilancio consente l’utilizzo del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
FOTO: IMAGOECONOMICA