C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per ottenere il “Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi”. Come spiega l’Inps, è una misura a sostegno di famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi per garantire la continuità del mantenimento dei figli.
Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento, ad esempio sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo, con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore. Il contributo spetta al genitore che nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore, ex coniuge o ex convivente.
La misura può arrivare a un massimo di 800 euro per 12 mensilità ed è corrisposto dall’Inps in unica soluzione. Verrà erogata fino a esaurimento delle risorse del fondo appositamente istituito dalla legge per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, che ammontano a 10 milioni di euro.
Per ricevere il bonus sono necessari alcuni requisiti: avere un reddito Irpef non superiore a 8.174 euro nelle annualità di mancata corresponsione del mantenimento negli anni 2020, 2021 e 2022, risultare convivente con il il/i figlio/i nelle medesime annualità, avere a carico figli maggiorenni portatori di handicap grave sempre nello stesso periodo.
Come detto, il bonus spetta laddove l’altro genitore separato, divorziato o non convivente in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia versato, in tutto o in parte, il mantenimento che spettava all’altro genitore.
Le cause che potrebbero aver portato al mancato versamento dell’assegno, si legge sul sito dell’Inps, sono queste: cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure una riduzione di ridetto di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019 dal genitore inadempiente.
La domanda si presenta attraverso l’apposito servizio Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento, disponibile sul portale istituzionale dell’Inps nella sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale. In fase di compilazione della domanda è necessario indicare: gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro; i dati relativi all’altro genitore; i dati dei figli conviventi nel periodo di riferimento.
In fase di presentazione della domanda, è necessario allegare: la documentazione, ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, che attesti il diritto all’assegno di mantenimento; in caso di figlio maggiorenne disabile, l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.