
La legge protegge l’acquirente e in caso di acquisto senza certificazione sono previsti 10 anni di tempo per far valere i propri diritti
Secondo quanto previsto dalla legge gli immobili, non solo quelli a uso abitativo, devono essere provvisti di certificato di agibilità, un’attestazione di sicurezza urbanistica. Il certificato è quindi essenziale per la vendita di un immobile.
Se l’acquirente viene a conoscenza della mancanza della certificazione nella fase di firma del contratto preliminare di compravendita, è tutelato per legge. In seguito alla stipula del compromesso è compito del venditore procurarsi l’agibilità prima del giorno in cui le parti rogiteranno presso il notaio. L’acquirente deve dare la possibilità al proprietario di mettere in regola l’immobile dal punto di vista edilizio, procurandosi tutte le certificazioni necessarie per il giorno della vendita.
Se l’agibilità non fosse ottenuta entro la stipula del contratto, l’acquirente ha diritto di tirarsi indietro e non firmare il rogito.
Nel caso in cui l’acquirente si dovesse rendere conto dell’assenza dell’agibilità solo dopo il rogito, come stabilito dalla Corte di Cassazione l’immobile è incommerciabile e il venditore potrebbe andare incontro a sanzioni. L’acquirente può richiedere per vie legali il risarcimento del danno, dimostrando e quantificando i danni subiti a causa dell’acquisto di un immobile privo di agibilità oppure richiedere lo scioglimento del contratto di compravendita e il conseguente annullamento degli effetti a esso dovuti.
Il compratore ha tempo 10 anni per denunciare la mancanza di abitabilità e far valere i propri diritti.