
L’Inps chiarisce cosa accade ai trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo, come stabilito dalla legge di bilancio 2023
Novità in arrivo sul fronte delle pensioni. Chi ha un reddito da pensione superiore a 2.101,52 euro (quattro volte il minimo) riceverà a marzo la rivalutazione rispetto all’inflazione sulla base delle percentuali inserite in legge di bilancio. Lo precisa l’Inps con la corcolare numero 20, sottolineando che a marzo saranno corrisposti anche gli arretrati.
Nel dettaglio chi ha un reddito da pensione fino a quattro volte il minimo ha già ricevuto l’assegno maggiorato del 7,3% da gennaio. Chi ha un reddito tra le quattro e le cinque volte il minimo lo vedrà rivalutato dell’85% del 7,3% ovvero del 6,205% mentre chi conta su un reddito da pensione tra le cinque e le sei volte il minimo (da 2.626,91 a 3.152,28 euro) riceverà solo il 53% dell’inflazione pari a una rivalutazione del 3,869%.
In pratica le percentuali di rivalutazione scendono all’aumentare dell’importo della pensione (insieme dei redditi pensionistici) fino ad arrivare ad appena il 32% di rivalutazione per chi ha assegni superiori a 10 volte il minimo (5.253,81 euro al mese) con il recupero rispetto all’aumento dei prezzi del 2,336%.
L’Inps ricorda inoltre che la rivalutazione viene effettuata sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, quindi “considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni “.
Per determinare l’importo complessivo da prendere come base della perequazione si considerano, pertanto, le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni erogate da enti diversi dall’Inps (per cui è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata) e tutte le prestazioni erogate dall’ente ad eccezione di quelle indicate nella circolare numero 20, ovvero: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (Vobis, Iobis, Vmp, Imp), pensioni a carico del Fondo clero ed ex Enpao (Cl, Vost), e indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale (Indcom), che vengono invece perequate individualmente; prestazioni a carattere assistenziale (As, Ps, Invciv) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206 del 3 agosto 2004), che vengono perequate individualmente e secondo criteri unici; prestazioni di accompagnamento a pensione, le quali non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per il mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.