
La proposta, che andrà discussa in Parlamento, considera l’intero ciclo di vita degli imballaggi e mira a ridurre al minimo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo
L’obiettivo del regolamento Ue sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è contrastare l’aumento dei rifiuti di imballaggio armonizzando al contempo il mercato interno e promuovendo l’economia circolare. Il Consiglio ambiente ha approvato il testo (con il solo voto contrario dell’Italia) che sarà alla base del negoziato con il Parlamento Ue.
La presidente di turno del Consiglio, Teresa Ribera Rodríguez, ha indicato che «nel 2021 ogni europeo ha generato 190 kg di rifiuti di imballaggio. E questa cifra aumenterà di quasi il 20% nel 2030, se le cose rimarranno le stesse. Non possiamo lasciare che accada. L’approccio generale odierno trasmette il messaggio forte che la Ue è impegnata a ridurre e prevenire i rifiuti di imballaggio provenienti da tutte le fonti».
La posizione del Parlamento europeo è improntata a una certa flessibilità, tanto che l’Italia auspica che il risultato finale sia più vicino a quella che non all’approccio negoziale passato oggi al Consiglio ambiente.
La Ue vuole andare dal riciclo al riuso, ma l’Italia non ci sta
La proposta considera l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce i requisiti per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, richiedendo che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze problematiche sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre i requisiti di etichettatura per migliorare l’informazione dei consumatori. In linea. con la gerarchia dei rifiuti, la proposta mira a ridurre al minimo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando alcuni tipi di Imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli Imballaggi utilizzati.
Una volta che gli imballaggi diventano rifiuti, la proposta mira a garantire che vengano raccolti, selezionati e riciclati secondo i più alti standard possibili. A tal fine, il regolamento stabilisce i criteri per i regimi di responsabilità estesa del produttore e le disposizioni sulla gestione dei rifiuti, garantendo nel contempo che gli stati membri abbiano sufficiente flessibilità per mantenere i sistemi esistenti ben funzionanti.
Il Consiglio ha mantenuto il campo di applicazione della proposta della Commissione, coprendo tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (compresi industria, produzione, vendita al dettaglio, nuclei domestici).
Il testo dell’orientamento generale mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli Imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione. E rafforza i requisiti per le sostanze presenti negli Imballaggi invitando la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a preparare una relazione entro il 2026 sulla presenza di sostanze pericolose negli Imballaggi, per determinare se incidono negativamente sul riutilizzo o sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.
Il Consiglio ha modificato la proposta sugli imballaggi riciclabili: pur sostenendo che tutti gli Imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili come proposto dalla Commissione, gli stati hanno convenuto che gli Imballaggi saranno considerati riciclabili se progettati per il riciclaggio dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio potranno essere raccolti separatamente, differenziati e riciclati su larga scala (quest’ultima condizione si applicherà dal 2035).
L’approccio generale mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo riciclato negli Imballaggi di plastica. Entro il 2034, la Commissione dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040.
Il Consiglio ha inoltre convenuto che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere che altri Imballaggi (ad esempio cialde di caffè e borse di plastica leggera) siano compostabili in condizioni specifiche. Le nuove regole ridurrebbero gli Imballaggi non necessari richiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli Imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti.
In linea con la proposta della Commissione, l’approccio generale fissa obiettivi principali generali per la riduzione dei rifiuti di imballaggio, sulla base delle quantità del 2018: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a una revisione da parte della Commissione otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento. Gli stati potranno definire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino gli obiettivi minimi. Sono stati mantenuti i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un minimo numero di viaggi o rotazioni nel suo utilizzo, con un numero minimo di rotazioni inferiore per il cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale.
Il testo fissa nuovi obiettivi di riutilizzo e riempimento per il 2030 e il 2040. Diversi obiettivi si applicano ai grandi elettrodomestici, agli imballaggi da asporto per alimenti e bevande, alle bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), agli imballaggi per il trasporto (esclusi quelli utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e Imballaggi raggruppati. Anche gli Imballaggi in cartone sono esentati da tali obblighi.
È stata introdotta una nuova possibilità per gli operatori economici di formare pool per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande. Il Consiglio vuole che la Commissione verifichi gli obiettivi al 2030 e, su tale base, valuti gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dal provvedimento.
Entro il 2029 gli stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di restituzione dei depositi (Drs) per tali formati di imballaggio. I requisiti minimi per Drs non si applicheranno ai sistemi già in essere prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029. Viene aggiunta un’esenzione dall’obbligo di introdurre un Drs per gli stati con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% raggiunto nel 2026.
Si prevedono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore alberghi-ristoranti-bar e per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo (shampoo o flaconi di lozione per il corpo). Gli stati potranno stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per frutta e verdura biologica. Il Consiglio ha prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
La produzione di imballaggi e la gestione dei rifiuti di imballaggio sono un settore economicamente complesso e importante, che genera un fatturato totale di 370 miliardi di euro nella Ue. Il Consiglio Ue nota che nonostante ii tassi di riciclaggio siano aumentati, la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi sta crescendo più rapidamente del riciclaggio. Negli ultimi dieci anni, la quantità di rifiuti di imballaggio è aumentata di quasi il 25% e si prevede che aumenterà di un altro 19% fino al 2030 se non verranno intraprese azioni concrete. Per i rifiuti di imballaggio in plastica l’aumento previsto è del 46% entro il 2030.
L’attuale direttiva Ue sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è stata adottata per la prima volta nel 1994 ed è stata rivista più volte. Stabilisce norme per garantire che gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti e per adottare misure per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio, al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per i diversi tipi di rifiuti di imballaggio. Tuttavia, diverse valutazioni della direttiva hanno dimostrato che non è riuscita a ridurre gli impatti ambientali negativi degli imballaggi.
In questo contesto, nel novembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio che sostituirebbe la direttiva esistente. La differenza è sostanziale: le direttive sono atti legislativi che pongono obiettivi vincolanti per gli stati membri lasciando però loro libertà di scegliere la via normativa più consona per raggiungerli; i regolamenti sono un vero e proprio atto legislativo vincolante in tutte le sue parti, gli stati membri sono obbligati a rispettarlo per intero ed è immediatamente vincolante e obbligatorio verso tutti i soggetti pubblici o privati.
L’Italia «ha preso una posizione contraria sulla proposta di regolamento perché non soddisfa assolutamente le esigenze del nostro Paese». Lo ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin a margine del Consiglio ambiente. L’Italia è il solo paese che si è opposto all’approccio generale del Consiglio per la trattativa con il Parlamento europeo. Su questa materia il Consiglio decide a maggioranza qualificata (non c’è diritto di veto).
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Pichetto Fratin ha sottolineato che l’approccio scelto dal Consiglio ambiente «non soddisfa le esigenze poste dall’Italia che è un paese in cui la percentuale della raccolta differenziata è il 56,5% contro una media Ue del 48%». L’Italia, ha ricordato il ministro, chiedeva alcune modifiche in particolare su tre questioni: sulle compostabili una proroga di qualche anno per dare la possibilità tecnica di adeguarsi non è stata riconosciuta di fatto. Si prefigura gennaio 2025, “ma in realtà il negoziato con il parlamento europeo avverrà nel 2024 per cui sarebbe stato già del tutto normale partire dal 2025».
Secondo punto i parametri su riuso e riciclo: l’Italia chiedeva che nei paesi in cui il riciclo ha percentuali superiori al 70-80% ci fossero spazi di deroga sul riuso. Infine sull’articolo 26 del regolamento, che stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio, «il Consiglio ha accolto l’istanza della Germania sulla possibilità di una valutazione di gruppo sul settore bevande e non complessivamente di tutto il sistema: ciò significa che vengono agevolate le grandi imprese mentre nel nostro mercato nazionale prevale una struttura di pmi essenzialmente. Su questo ho anche presentato una eccezione di carattere giuridico, che sarà valutata dalla Commissione, perché incrina l’equilibrio del mercato interno».
Il ministro dell’ambiente ha indicato poi che l’Italia sostiene la posizione del parlamento europeo sul regolamento: «La differenza con la posizione del Consiglio è notevole, quest’ultima è una scelta molto rigida, più vicina alla proposta della Commissione sul fatto di porre dei vincoli molto rigidi sul riuso fin dall’immediato, con dei vincolanti mentre il parlamento lascia degli spazi di flessibilità maggiore». Sulle plastiche monouso, ha prevalso una scelta “molto rigida”.
Ora cominceranno le discussioni tra Consiglio e Parlamento: l’Italia si augura che prevalga la posizione degli eurodeputati. «Non si può imporre l’obbligo del riuso a un paese come il nostro caratterizzato da una particolare distribuzione (articolata), in cui il settore alimentare è qualcosa di enorme e non è standardizzato sulle grandi catene: per questo chiedevamo un modello che tenesse insieme riciclo e riuso con regole anche molto rigide nel controllo ma non con l’obbligo al riuso».