
La misura contrattuale istituita dal decreto Sostegni bis prevede per il datore di lavoro l’esonero al 100% dei contributi previdenziali
Ecco cosa c’è da sapere sul contratto di rioccupazione, istituito dal decreto Sostegni bis, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Il contratto di rioccupazione è definito come “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione”. Con una circolare dello scorso 2 agosto, l’Inps ha fornito le prime informazioni a riguardo. Come spiegato, il contratto di subordinazione è subordinato, con il consenso del lavoratore, ad un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto può avere una durata di 6 mesi durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Ai datori di lavoro, eccetto quelli del settore agricolo e domestico, che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto un esonero, per un periodo di uguale durata, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. La circolare precisa, inoltre, che l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero così come neanche la trasformazione di un rapporto a termine in corso in uno a tempo indeterminato rientra nella misura.
Il contratto di rioccupazione ha regole autonome: va stipulato in forma scritta e deve riguardare assunzioni di disoccupati, mentre il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Al termine del periodo di 6 mesi, le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il procedimento per la richiesta di ammissione all’esonero si aprirà all’inizio del mese di settembre. Potranno accedere al beneficio i datori di lavoro privati che assumono personale, con contratto di rioccupazione, tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. L’esonero dei contributi previdenziali sarà pari al 100%, ferma restando l’aliquota per le prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro su base annua.
La soglia massima mensile di esonero sarà quindi pari a 500 euro. Per rapporti instaurati e cessati nel corso del mese andrà considerata come riferimento la misura di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero da cui, comunque, sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.
In caso di ottenimento, decadono dal beneficio con obbligo di restituzione i datori di lavoro che procedono al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento, oppure al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/MASSIMO PERCOSSI
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