
Alcuni casi prevedo la restituzione del beneficio, vediamo quali sono
Ci siamo, il bonus 200 euro è arrivato. Da questo mese sarà possibile ricevere la misura di sostegno al reddito emanata dal Governo. Ad alcune categorie sarà erogata in automatico come pensionati, percettori del reddito di cittadinanza e lavoratori dipendenti
Altre, invece, dovranno attendere ottobre: si tratta dei Co.co.co, lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, gli iscritti al Fondo pensione, i dipendenti del settore spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, gli autonomi occasionali privi di partita Iva, gli incaricati di vendite a domicilio, lavoratori domestici assicurati presso la gestione Inps.
Per tutte le categorie è obbligatorio non superare i 35mila euro lordi all’anno.
Alcune persone, però, potrebbero dover restituire il bonus, se questo sarà erogato provvisoriamente senza i requisiti necessari.
Nella circolare rilasciata il 24 giugno, infatti, l’Inps ha chiarito che si “provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche”.
Si legge, inoltre, che “l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali
Il beneficio potrà essere restituito anche in caso di ricezione da due diversi datori di lavoro, oppure la revoca del trattamento pensionistico.
«L’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 35.000 euro» scrive l’Inps ma anche i casi in cui “il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale”.