
L’autorità chiede al Governo una correzione nel Cura Italia
I viaggiatori devono mantenere il loro diritto al rimborso per i viaggi cancellati a causa del Coronavirus. A dirlo è l’Antitrust che ha raccolto le lamentele di diversi consumatori. Secondo l’Autorità l’articolo del decreto Cura Italia che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher per “compensare” la cancellazione di viaggi, voli e hotel per via dell’emergenza da Covid-19 è in conflitto con la normativa europea che prevede il diritto al rimborso in denaro in casi di circostanze straordinarie. Per questo l’Antitrust ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento: “senza una correzione – avverte – interverremo per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastante”.
In sostanza quindi i voucher turistici sono consentiti ma se lo richiedono i viaggiatori hanno diritto ad avere indietro i soldi per viaggi che non possono o non hanno potuto più fare a causa della pandemia, quindi non per motivi a loro riconducibili. “La posizione assunta dalla Commissione europea nella raccomandazione del 13 maggio 2020 – ricorda l’Authority – evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro’‘.
La Commissione però ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.
Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, avvisa l’Antitust, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche: devono prevedere una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.
di: Maria Lucia PANUCCI
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