
Basta che paghi lui e che ci sia l’ok da parte del proprietario
Il superbonus al 110% è per chi usa l’immobile. Ebbene sì, nel caso di locazione, leasing, comodato sarà l’affittuario o chi gestisce il bene a fruire dell’agevolazione relativa alla ristrutturazione per la riqualificazione energetica, a condizione però che le spese restino a suo carico e che ci sia il consenso del proprietario ad eseguire i lavori. Questa specifica è contenuta nella Guida al superbonus 110%, diramata qualche giorno fa e completa di casi pratici e domande ricorrenti per facilitare al massimo la comprensione di uno strumento fondamentale per la ripartenza del Paese, in attesa dei provvedimenti attuativi che renderanno a tutti gli effetti operativa la misura, soprattutto con riferimento alla circolazione del bonus sotto forma di credito d’imposta.
Gli interventi detti “trainanti” ossia quelli che anche se effettuati da soli danno diritto al bonus al 110%, sono l’isolamento termico (cappotto termico o coibentazione) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o su parti comuni di edifici o su unità indipendenti o villette a schiera. I limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia di edificio e in funzione dell’intervento prescelto.
Una importante caratteristica dell’agevolazione è la possibilità di attrarre altri interventi alla detrazione del 110% se eseguiti assieme a quelli principali. Interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Questi lavori, che se fatti da soli hanno percentuali di detrazione e limiti di spesa specifici, vengono potenziati al 110% se abbinati agli interventi “trainanti”. Occorre però fare attenzione al mix di lavori che si fanno ad effettuare. In alcuni esempi della giuda, infatti, emerge chiaramente che se il complesso degli interventi è tale da configurare una manutenzione straordinaria allora si rischia che tutto venga ridotto a detrazioni al 50% delle spese fino ad un massimo di euro 48.000 in 10 anni. Allo stesso modo la ristrutturazione della villetta fatta con interventi edili su pavimenti, impiantistica e bagni, anche se divisa da altri interventi agevolabili al 110% quali la sostituzione della caldaia e l’installazione del cappotto termico, non potrà mai essere attratta al superbonus.
Ricordiamo la possibilità di convertire l’originaria detrazione in sconto in fattura o in credito di imposta cedibile anche a terzi. La guida evidenzia che, nel caso dello sconto in fattura, l’agevolazione massima è quella relativa alla spesa effettivamente sostenuta; tuttavia il fornitore che accetta tale modalità di pagamento potrà godere del credito di imposta nell’originaria misura del 110% della spesa, da utilizzare in cinque quote annuali o da cedere a sua volta.
di: Maria Lucia PANUCCI
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