
Dal 7 aprile e fino al 30 chi possiede i requisiti richiesti potrà fare domanda per l’assegno di aiuto alle famiglie sul portale MyINPS
Partono dal 7 aprile le procedure di richiesta per le mensilità di marzo, aprile e maggio del Reddito di emergenza. L’aggiornamento del portale telematico Inps, in linea con le modifiche introdotte dal dl Sostegni, è quasi pronto. L’Istituto ha già annunciato il rilascio della procedura e ha fornito le prime istruzioni operative.
La scadenza per la richiesta delle tre nuove mensilità del Reddito di emergenza è fissata al 30 aprile 2021. L’assegno, concesso dal Decreto Rilancio e prorogato dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori, è destinato alle famiglie in difficoltà a causa del Covid in possesso di determinati requisiti. Tra le novità del Decreto Sostegni, che ha confermato lo schema iniziale sulle condizioni di accesso e sul calcolo dell’importo, c’è l’estensione del beneficio anche agli ex percettori di NASpI e DisColl.
I potenziali beneficiari potranno avanzare la richiesta accedendo al portale MyINPS. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite: il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica, o attraverso i patronati. Per procedere, il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Il requisiti per l’erogazione del beneficio sono: la residenza in Italia del richiedente, membro del nucleo familiare che presenta la domanda; ISEE inferiore ai 15 mila euro; reddito familiare inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Il patrimonio mobiliare al 2020, inoltre, deve avere un valore inferiore a 10 mila euro. Il tetto si alza di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20 mila euro e, ancora, di 5.000 euro per ogni familiare con disabilità grave certificata.
Per quanto riguarda le nuove tre mensilità 2021, il il dl Sostegni ha apportato alcune modifiche. Il limite di reddito familiare ai fini dell’accesso per le famiglie che vivono in affitto ha subito un incremento pari a un dodicesimo del canone di locazione pagato. Sono stati, inoltre, inclusi tra i beneficiari i disoccupati, ex percettori di indennità NASpI o della DisColl scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 a cui è riconosciuta la misura minima – 400 euro – e con un limite ISEE fissato a 30 mila euro.
Come ricorda l’Inps, sono esclusi dal beneficio coloro che già percepiscono alcune forme di aiuto economico. In particolare, il REM riconosciuto alle famiglie non è compatibile: con le indennità Covid-19 previste dall’articolo 10 del Dl Sostegni, con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; con il reddito e la pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/CLAUDIO PERI