Il limite Isee per l’invio della richiesta è fissato a 50 mila euro
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre è attivo l’assegno temporaneo per i figli minori. La prestazione erogata dall’Inps è destinata a tutte quelle famiglie “in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo”.
In particolare, si tratta di una “misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli”. Come confermato dall’Istituto, ne sono beneficiari i “nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare: lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF”.
Secondo quanto spiegato dall’Inps, la prestazione viene erogata in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di Isee, fino ad azzerarsi alla soglia dei 50 mila euro. Esattamente, “l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%”.
L’assegno spetta in misura piena fino a 7 mila euro di Isee (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per poi decrescere. Gli importi sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini Isee (medio, grave e non autosufficiente).
Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, specifica l’Inps, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo.
L’assegno viene erogato mensilmente; le modalità possono essere indicate sulla domanda: accredito su conto corrente, bonifico domiciliato presso l’ufficio postale, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestato al richiedente. In caso di genitori separati o non conviventi “il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta”.
Per presentare domanda è necessario che il richiedente sia, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
Inoltre, il richiedente deve essere: soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18esimo anno d’età; residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi; titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. È, infine, obbligatorio essere in possesso di un Isee in corso di validità.
La domanda per la richiesta dell’assegno temporaneo può essere inoltrata fino al 31 dicembre 2021 tramite il portale web, utilizzando il servizio online e le proprie credenziali. E ancora, le domande possono essere presentate tramite il Contact Center integrato (chiamando il numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164 164) e attraverso i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’Istituto specifica che per le domande presentate entro il 30 settembre l’assegno sarà riconosciuto dal mese di luglio, mentre per quelle successive la prestazione verrà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di inoltro.
Non verranno accolte le domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un Isee attestato o con Isee scaduto o ancora con DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto.
“In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio: è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione”. Si ricorda infine che i beneficiari di Rdc riceveranno la quota spettante di assegno in automatico, senza presentare domanda.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/FRANCO SILVI
Ti potrebbe interessare anche: