
A deciderlo è una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, interpellata dalla Corte costituzionale
Tra i beneficiari di assegno di natalità (bonus bebè) e assegno di maternità (ne abbiamo parlato qui), ci sono anche i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro in Italia. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione arriva dopo il rifiuto dell’Inps di concedere gli assegni a diversi cittadini stranieri motivato, secondo l’Istituto, dai requisiti previsti nella legge n. 190/2014 che subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di Paesi terzi alla condizione che siano titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Su richiesta dei giudici italiani, chiamati in causa da alcuni cittadini di Paesi terzi che contestavano il rifiuto, il caso è arrivato alla Corte Ue. La magistratura italiana, infatti, ha ritenuto che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell’infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto Ue.
La Corte costituzionale ha dunque rimesso a Bruxelles la decisione in merito al diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale concesso dalla direttiva 2011/98 ai lavoratori di Paesi terzi.
Con la sentenza, la Corte Ue ha confermato il diritto dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare, in base alla direttiva 2011/98, di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti dalla normativa italiana, in quanto “rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva”.
In merito al caso, l’Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, ritiene che “ora l’Inps dovrà versare le prestazioni a tutti gli stranieri che avevano fatto domanda e se l’erano vista respingere“. Da gennaio prossimo, inoltre, le due prestazioni “saranno assorbite dall’assegno unico che non presenta più la limitazione oggi dichiarata illegittima, ma che ancora non prevede una chiara estensione a tutti gli stranieri destinatari della direttiva 2011/98, rischiando di innescare nuove incertezze e nuovi contenziosi“.
Tuttavia, segnala l’Asgi, “rimangono nel nostro ordinamento altre prestazioni, come il bonus asili nido, ancora riservate ai soli lungosoggiornanti, alle quali il Parlamento italiano dovrà ora mettere urgentemente mano per evitare ulteriori condanne da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea“.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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