Approvato il nuovo decreto per contrastare le frodi sugli interventi edilizi
Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 novembre 2021, che contiene misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ha previsto che per le detrazioni legate al Superbonus 110% è necessario ottenere il visto di conformità e l’asseverazione tecnica dei lavori eseguiti non solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Il contribuente non è invece tenuto a richiedere il visto di conformità in caso di dichiarazione presentata direttamente all‘Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una guida. nella quale si legge che il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria. Si spiega ancora che “il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate”
Il contrasto a indebite cessioni di credito o sconti in fattura è proprio tra gli obiettivi del nuovo decreto del governo sulle agevolazioni fiscali, dopo che la stessa Agenzia delle Entrate ha rilevato crediti inesistenti sui bonus casa per ben 800 milioni di euro. Da qui è arrivata la stretta che riguarda il Superbonus 110% e altre agevolazioni in tema edilizio ed energetico.
Nel visto di conformità, infatti, deve essere certificata la congruenza tra quanto utilizzato per gli interventi e quanto previsto dalla normativa sui vari bonus. Per quanto riguarda la congruità dei prezzi oltre ai parametri stabiliti dal decreto del Mise del 6 agosto 2020, bisognerà tener conto anche di un prezziario con i valori massimi stabiliti. Il documento sarà contenuto in un decreto del ministero della Transizione ecologica da approvare entro 30 giorni dall’11 novembre 2021.
Tra i soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità figurano: professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei centri di assistenza fiscale (CAF).
di: Filippo FOLLIERO
FOTO: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO
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