La Cassazione ha confermato una serie di situazioni nelle quali le coppie under 36 possono usufruire del contributo una seconda volta
Il bonus prima casa è una delle agevolazioni previste dal Governo nel decreto Sostegni Bis e indirizzata ai giovani under 36 che intendano acquistare un’abitazione rispettando i requisiti di reddito richiesti (abbiamo spiegato qui come funziona il provvedimento). Oggi la Cassazione conferma che è possibile fruire di questo bonus anche una seconda volta.
Il provvedimento infatti garantirebbe questa agevolazione solo per l’acquisto di un immobile nel proprio Comune di residenza, in assenza di altre abitazioni di proprietà nella stessa città comprese quelle per le quali si è già percepito il bonus. A queste linee guida, come sempre, esistono però delle eccezioni.
Con la sentenza numero 37152/21 del 29/11/2021 la Cassazione ha infatti chiarito i casi in cui è possibile fare una seconda richiesta per il bonus. Si parla innanzitutto nei casi in cui i proprietari siano costretti a cambiare abitazione perché quella precedentemente acquistata non è più idonea.
Una circostanza che si può verificare in caso di immobili danneggiati da disastri naturali come un terremoto, o quando il comune dispone un ordine di ristrutturazione. Oltre alle condizioni strutturali dell’immobile, bisogna poi prendere in considerazione anche la composizione del nucleo familiare. È il caso ad esempio di una coppia che dopo aver acquistato un immobile abbia avuto dei figli e sia quindi costretta a cambiare casa per mancanza di spazi sufficienti.
In buona sostanza quindi secondo la Cassazione per richiedere due volte il bonus prima casa bisogna valutare l’idoneità dell’immobile in base tanto a criteri oggettivi (come l’effettiva inabitabilità) quanto a criteri soggettivi (è il caso di un immobile inadeguato ad ospitare tutte le persone di un nucleo familiare).
Altra eccezione avallata è quella che riguarda chi vuole acquistare un immobile adiacente al primo precedentemente comprato. In questo caso è possibile accedere per una seconda volta all’agevolazione solo se si intende allargare la propria abitazione accatastando come unico l’immobile finale. Fermo restando la clausola che l’immobile non deve comunque diventare di lusso. In tale circostanza i cittadini sono poi tenuti a dare “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali“.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA/MASSIMO PERCOSSI
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