Non sono ancora state aperte le domande per la richiesta dell’agevolazione, che rimane slegata dall’assegno unico. Restano invariati requisiti richiesti e gli importi spettanti
A differenza di molte agevolazioni per le famiglie, assorbite dal nuovo assegno unico e universale per i figli a carico (leggi qui), resta confermato per il 2022 il bonus asilo nido.
In particolare, si tratta di un rimborso erogato dietro richiesta dall’Inps per coprire le spese sostenute dai genitori per l’iscrizione e la retta mensile dei figli in asili nido pubblici e privati autorizzati. Il tetto massimo del contributo è di 3.000 euro e include eventuali forme di assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
La natura del sostegno, cumulabile con l’assegno unico ma non con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), varia in base all’Isee minorenni riferito al bambino per cui si richiede la prestazione.
Come annunciato dall’Inps, nei prossimi giorni l’istituto pubblicherà le istruzioni per la procedura di richiesta, mentre lo scorso 31 dicembre è scaduto il termine per inoltrare le domande relative al 2021.
Non sono, invece, state segnalate modifiche ai requisiti richiesti e agli importi previsti. Con Isee minorenni in corso di validità fino a 25 mila euro, il bonus massimo che si può ottenere è di 3.000 euro all’anno (per un importo massimo mensile erogabile di 272,72 euro per 11 mensilità); con Isee da 25.001 euro fino a 40 mila euro, l’importo scende a un massimo di 2.500 euro (227,27 al mese); con Isee oltre 40 mila euro, si arriva a un massimo di 1.500 euro (136,37 al mese). In caso di mancata presentazione della domanda o errori nel documento, l’agevolazione verrà erogata nell’importo minimo riconosciuto di 1.500 euro. In caso di più figli devono essere presentate più domande.
Il bonus asilo nido ha natura di rimborso, non può, quindi “eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta” che viene attestata al momento della richiesta ed è parametrato in base ai mesi di iscrizione del bambino all’asilo.
É destinato anche ai genitori di un minore nato o adottato che hanno la cittadinanza italiana, la cittadinanza Ue o il permesso di soggiorno. La perdita della cittadinanza prevede la decadenza dell’agevolazione. Lo stesso avviene alla perdita di altri requisiti: il decesso del genitore richiedente; la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (o a terzi). Resta, tuttavia, la possibilità del subentro di un soggetto diverso che rispetti i requisiti.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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