I requisiti richiesti per presentare domanda sono un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 o 59 anni, conseguiti entro il 31 dicembre 2021
L’Opzione donna viene prorogata ancora. Come definito dalla legge di Bilancio 2022, e ribadito dal messaggio numero 169 del 13 gennaio dell’Inps, viene stabilita la possibilità di “accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021“.
Nel dettaglio, l’Opzione donna è la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro con un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Al requisito anagrafico non vengono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita.
Le domande per l’Opzione donna vanno presentate: online al servizio dedicato dell’Inps, tramite contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164164 da rete mobile, tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i loro servizi telematici.
In base a chi si fa carico della liquidazione del trattamento pensionistico, forme di previdenza dei lavoratori dipendenti o gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue dopo 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. In particolare, le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) potranno conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.
Il trattamento, in ogni caso, può essere conseguito anche dopo la prima decorrenza utile, ma non prima del 1° febbraio 2022, se la liquidazione è a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della stessa, e del 2 gennaio 2022, per liquidazioni a carico delle forme esclude dell’assicurazione generale.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: PIXABAY
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