Ecco i requisiti e i codici Ateco cui è destinato il sostegno del Mise, richiedibile dal 3 al 24 maggio 2022
Dal 3 al 24 maggio 2022 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni ter e destinato alle attività di commercio al dettaglio.
La misura consiste attinge a un fondo stanziato di 200 milioni di euro ed è indirizzata ad un vasto ventaglio di attività, ricomprese all’interno di 15 codici Ateco quali: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Per richiedere il proprio contributo sarà necessario presentare l’istanza sul sito del Mise; il Ministero precisa che non è previsto un click day e che l’ordine temporale di presentazione non determinerà alcun vantaggio né prelazione.
L’importo del contributo a fondo perduto è da calcolarsi applicando una percentuale variabile alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.
L’entità del contributo potrebbe essere soggetta a rimodulazioni proporzionali dal Ministero stesso nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti a finanziare tutte le richieste ammissibili.
Tra i requisiti richiesti c’è un tetto massimo di due milioni di euro di ricavi nel 2019 e l’aver subito nel 2021 una flessione del fatturato non inferiore al 30%.
Si vanno così a costituire delle fasce di importi erogati, la più ricca delle quali è destinata a chi ha subito il 60% delle perdite con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro; la seconda fascia attiene a chi ha subito il 50% delle perdite con un milione di euro massimo di ricavi 2019 e infine si va al 40% della flessione con ricavi fino a un massimo di due milioni.
Altri requisiti fiscali riguardano la sede legale ed operativa dell’azienda, che dev’essere nel territorio dello Stato italiano; le imprese devono anche essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese.
Infine, l’azienda non dev’essere in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non doveva risultare in difficoltà economica già al 31 dicembre 2019 e non dev’essere destinataria di sanzioni interdittive.
di: Marianna MANCINI
FOTO: SHUTTERSTOCK
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