I giudici hanno annullato la sentenza del Tribunale Ue, che respingeva i ricorsi del Lussemburgo e di Fiat contro la decisione comunitaria di bocciare il tax ruling a favore della società
La Corte europea di giustizia ha deciso di annullare la decisione con cui la Commissione Ue nel 2015 chiese al Lussemburgo di recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe l’aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile con il mercato unico ottenuto attraverso il meccanismo di tax ruling.
Con il pronunciamento odierno i giudici di Lussemburgo annullano la precedente sentenza del Tribunale Ue con la quale vennero respinti i ricorsi del Lussemburgo e di Fiat Chrysler Finance Europe contro la decisione comunitaria di bocciare il tax ruling a favore della società.
Il Tribunale, spiega la Corte Ue, nella sua valutazione ha commesso un errore di diritto in quanto ha erroneamente confermato il sistema di riferimento adottato dalla Commissione ai fini dell’applicazione del principio di libera concorrenza alle società` integrate in Lussemburgo, omettendo di tener conto delle norme specifiche che attuano tale principio in tale Stato membro.
Il caso risale al settembre 2012, quando le autorià tributarie lussemburghesi avevano adottato un accordo fiscale (tax ruling) a favore della Fiat Chrysler Finance Europe approvando un metodo per determinare la sua remunerazione che consentiva alla società di stabilire annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle societa` nel Lussemburgo.
Nell’ottobre 2015, la Commissione stabilì che si trattasse di un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno; di qui l’ordine di recuperare da Fiat il vantaggio fiscale “indebito” di cui aveva usufruito.
Oggi i giudici di Lussemburgo concludono che, «poiché al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette per valutare non solo se esista un vantaggio fiscale, ma anche se quest’ultimo abbia carattere selettivo».