Secondo il tribunale “la tardiva corresponsione delle somme deve essere qualificata alla stregua di un inadempimento agli obblighi contrattuali”
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Generali e resta confermata la maximulta da oltre 500mila euro inflitta nel giugno 2017 dall’Istituto per la Vigilanza per una pluralità di ritardi – così come segnalati con reclami da alcuni consumatori – nella liquidazione delle polizze vita.
Secondo i giudici, la ricostruzione fatta dall’Ivass sulla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e sulla tempestiva liquidazione delle polizze non è “infirmata dagli argomenti allegati dalla parte ricorrente. Invero, risulta pacifico che negli oltre ottanta casi esaminati l’impresa abbia liquidato la polizza vita oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del beneficiario”.
Di conseguenza “la tardiva corresponsione delle somme deve essere qualificata alla stregua di un inadempimento agli obblighi contrattuali”.
In ultimo, “quanto alla paventata lesione del principio di proporzionalità – si legge nella sentenza – va precisato come la valutazione della gravità delle condotte ai fini della quantificazione della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che nel caso di specie risulta esser stata correttamente esercitata”.
(foto IMAGOECONOMICA)