
Resta confermato il provvedimento cautelare con il quale il Garante della Concorrenza nell’aprile scorso ha imposto a Meta la ripresa delle trattative con Siae per la disponibilità dei contenuti musicali sui social
Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Meta Platforms e Facebook Italy e dunque resta confermato il provvedimento cautelare con il quale il Garante della Concorrenza nell’aprile scorso ha imposto a Meta la ripresa delle trattative con Siae per la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e Instagram, «mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza».
E provvedendo a fornire, come riporta Ansa, «tutte le sole informazioni necessarie a ristabilire un equilibrio nell’intero rapporto commerciale” e ripristinando «tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da Siae sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni».
La decisione è accolta “con soddisfazione” dalla Siae. «Fin dal primo giorno, la nostra posizione, da sempre a difesa degli autori ed editori italiani, ha ritenuto che la direttiva Copyright dovesse applicarsi ‘pacificamente’ anche a Meta, così da poter pervenire alla definizione di un compenso equo nell’interesse dell’industria creativa italiana» ribadisce il presidente della Siae, Salvatore Nastasi che si augura ora la ripresa della trattativa.
Allo stato, infatti, tra Meta e Siae è in vigore una proroga (fino a fine gennaio) di un accordo solo temporaneo di licenza per l’uso della musica sulle piattaforme social. «Speriamo che questo possa contribuire a ripristinare ed accelerare il negoziato con il colosso di Menlo Park che, allo stato, continua ad opporsi aprioristicamente all’applicazione della direttiva e alla messa a disposizione di quel set di informazioni necessarie per ristabilire un equilibrio nella trattativa» sottolinea Nastasi.
Il Tar, premettendo come accertata «la ricorrenza dello stato di dipendenza economica della Siae nei confronti dell’impresa ricorrente” e ritenendo “determinante” il ruolo di Meta nel consentire il raccordo tra i suoi utenti e le opere tutelate dalla Siae, ha ritenuto «evidente come la condotta di Meta abbia determinato un insuperabile fermo nelle trattative».
E «sulla liceità di un simile modus operandi, va osservato come in realtà sia precluso all’impresa dominante imporre in maniera (sostanzialmente) unilaterale la propria volontà, recedendo dalle trattative ove questa non viene accettata». Ma anche sotto il profilo della «conduzione delle trattative in buona fede” i giudici hanno evidenziato come “l’azione di Meta non appaia pienamente aderente ai canoni normativi», apparendo evidente come «la mancata condivisione dei dati economici con la controparte contrattuale sia stato correttamente qualificata dall’Agcom».
Alla fine, insomma, per il Tar senza l’intervento dell’Antitrust «la trattativa sarebbe probabilmente rimasta in una fase di stallo con grave pregiudizio» per tutti.
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